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COSAP su PASSI CARRAI, QUANDO E' GIUSTO NON PAGARE


In paese stanno arrivando a tutti i proprietari di case o condomini con passi carrai, la famigerata tassa Cosap appunto sui suddetti passaggi o vialetti che immettono sulla pubblica via.

Le indicazioni su questa tassa che vengono enunciate dal sito del Comune di Nonantola riferiscono che chiunque abbia un passaggio privato su pubblica via sia tenuto a pagare la relativa tassa, che può essere di importo variabile dai 70-80 € ad anche 120 € all'anno.

Questo non è vero.

Già è discutibile l'assunto che tale tassa annuale viene applicata perchè un passaggio di veicoli su marciapiede è vietato dal codice stradale per cui il Comune ha realizzato (una tantum!) o una interruzione nel marciapiede o uno scivolo (un marciapiede ribassato nello spazio del passaggio al livello della strada) per non farti incorrere in una possibile sanzione! E se invece di sanzione la chiamiamo tassa annuale per sempre, cambia bene poco.

Esiste però una situzione in cui, numerose sentenze alla mano, NON bisogna pagare ed è quella anche abbastanza logica in cui il passo carraio o vialetto di accesso alla pubblica via NON comporta l'interruzione o modifica di alcun marciapiede perchè lo stesso NON ESISTE, dal passo carraio si esce direttamente sulla pubblica via e questi passi carrai vengono definiti "a raso" proprio per questo motivo. L'unico caso in cui si deve pagare anche con il passo carraio "a raso" è quello in cui si è apposto al cancello di ingresso o di lato su un delimitante il cartello di sosta vietata con rimozione. Ma basterà toglierlo per ritornare nella casistica di chi non deve pagare.

Purtroppo mancando una legislazione chiara in merito, i Comuni tentano lo stesso l'incasso della somma non dovuta nel caso suddetto e al cittadino tartassato non resterà altro che rivolgersi ad una associazione di difesa del consumatore o per avere un rimborso per la Cosap ingiustamente versata o per far valere i propri diritti, caso per caso.


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